L'ammonimento di un Questore a
un potenziale stalker è un atto ad efficacia istantanea che non
può essere revocato. Con questa motivazione il Tar della Liguria
ha considerato legittimi gli atti di "rimprovero" formale del
Questore di Genova, respingendo il ricorso contro il Ministero
presentato da un uomo che chiedeva l'annullamento
dell'ammonimento dopo aver interrotto le molestie.
Il persecutore per quasi un anno aveva tempestato l'ex
compagna di chiamate e messaggi telefonici, dotando il proprio
cellulare di un'applicazione per aggirare il blocco disposto
dalla ragazza, tentando di contattarla tramite falsi profili sui
social network, minacciando di recarsi sotto la sua abitazione e
di diffamarla presso gli amici comuni. Non è bastato all'uomo
dichiarare di essersi pentito e di aver interrotto ogni azione
persecutoria, sia di essersi allontanato dal territorio ligure.
"L'ammonimento si sostanzia in un monito dell'Autorità di
pubblica sicurezza al "potenziale stalker", che viene esortato a
desistere dai comportamenti vessatori che se non fermati
potrebbero sfociare in condotte delittuose ai danni della
persona e, nella peggiore delle ipotesi, degenerare in atti
violenti con esiti irreparabili" ha spiegato il Tar nella
sentenza.
L''effetto tipico dell'atto è un rimprovero, che si produce e
si esaurisce istantaneamente nel momento in cui viene mosso".
Per contro, sottolineano i giudici, il fatto che l'ammonito
abbia posto termine alla condotta persecutoria significa che la
misura ha raggiunto lo scopo, apparendo incongruente che il
rimprovero a suo tempo impartito sia rimosso.
"L'irrevocabilità del provvedimento ammonitorio non limita la
libertà personale lamentata dal ricorrente, il quale si duole
che la misura costituirebbe una "macchia" che potrebbe emergere
in ogni momento della propria vita" ha inoltre aggiunto il Tar .
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