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Malamovida Genova: Tar boccia ricorso residenti centro storico

Malamovida Genova: Tar boccia ricorso residenti centro storico

"Inammissibile" richiesta su "silenzio istituzioni" dopo diffida

GENOVA, 25 novembre 2022, 15:24

Redazione ANSA

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- RIPRODUZIONE RISERVATA

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ll Tar della Liguria ha bocciato il ricorso dei residenti dei 'caruggi' di Genova, riuniti nell'associazione 'Vivere il Centro Storico di Genova', che chiedevano atti istituzionali contro il fenomeno della 'malamovida' denunciando il silenzio degli enti che compongono il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. I giudici amministrativi, con sentenza, hanno dichiarato "inammissibile" il ricorso che verteva sul silenzio delle istituzioni rispetto alla diffida presentata dalla stessa associazione con la richiesta di un regolamento specifico sulla movida e vincoli restrittivi sul livello di rumore e la distribuzione di alcolici nelle ore notturne.
    Il ricorso dei cittadini era stato presentato contro Comune di Genova, Regione Liguria, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, Viminale, Mef, Questura di Genova, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Arma dei Carabinieri, Comando Generale della Guardia di Finanza, Guardia di Finanza.
    L'associazione chiedeva "una riorganizzazione degli orari di apertura dei locali di somministrazione e vendita per asporto di bevande anche alcoliche e superalcoliche presenti nel centro storico genovese, onde promuovere abitudini di vita tese a una più sana e virtuosa convivenza civile", in particolare nell'area compresa tra Via San Lorenzo e Piazza Matteotti a nord, piazza Sarzano ad est, Mura delle Grazie a sud e via Turati ad ovest. "Lo speciale rimedio del ricorso avverso il silenzio può essere attivato esclusivamente in pendenza di un procedimento d'ufficio o ad istanza di parte per far accertare l'inerzia dell'autorità in cui questa abbia un obbligo a provvedere, non già allo scopo di far aprire un procedimento. Il caso in questione riguarda l'esercizio di un potere discrezionale e alla richiesta dell'associazione non può che essere riconosciuta una funzione meramente sollecitatoria, inadeguata a determinare l'obbligo di provvedere. In relazione alla situazione di grave degrado denunciato e comprovata dall'associazione ricorrente, vanno compensate integralmente tra le parti le spese di giudizio". Questa la motivazione della sentenza
   

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