Statuto

 TITOLO I DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1.1 La Società Cooperativa, costituita il 13 gennaio 1945 con atto ricevuto dal Notaio Claudio Pierantoni di Roma, repertorio 50439, è denominata "Agenzia ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata - Società Cooperativa".
1.2 Essa è retta:
- dal presente statuto;
- dalle disposizioni regolamentari redatte a norma dell'Art. 2521, ultimo comma, c.c.;
- dalle disposizioni di legge che regolano le imprese cooperative e, per quanto da esse non previsto, dalle disposizioni sulle Società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 2 - Oggetto

2.1 La Società ha per oggetto la raccolta, pubblicazione e distribuzione ai Soci, alle Pubbliche Amministrazioni ed ai terzi di ogni informazione giornalistica e di ogni altro servizio connesso con la comunicazione in tutte le sue forme, anche sulla base delle opportunità offerte dallo sviluppo delle telecomunicazioni.
2.2 Lo svolgimento dell'attività sociale dovrà avvenire, nel clima delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione, con criteri di rigorosa indipendenza, imparzialità e obiettività.
2.3 La Società potrà inoltre svolgere le attività connesse con quelle di cui al primo comma e compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale o che sarà ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria o utile a tal fine, ivi comprese la partecipazione e la cointeressenza in altre Società od imprese sia nazionali che estere, aventi oggetto identico, analogo, affine o connesso al proprio.

Articolo 3 - Finalità mutualistiche

3.1 Le finalità mutualistiche della Società si intendono rivolte all'interesse dei Soci destinatari dei servizi e sono limitate dagli interessi generali della categoria delle imprese giornalistiche e dalle necessità collettive del giornalismo italiano, secondo le direttive che saranno impartite dal Consiglio di Amministrazione. In nessun caso interessi particolari di Soci o gruppi di Soci potranno prevalere su quelli generali.
3.2 A norma dell'art. 2514 c.c. è previsto:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i Soci cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 4 - Sede

4.1 La Società ha sede legale nel Comune di Roma.
4.2 Sono rimesse alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 5 - Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, prima della scadenza del termine statutario, con deliberazione dell'Assemblea.

 TITOLO II CAPITALE SOCIALE

Articolo 6

6.1 Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore statutario di Euro 71.400 (settantunmilaquattrocento) ciascuna.
6.2 Per le persone fisiche il valore massimo della quota è quello previsto dall'art. 2525, II° comma del c.c..
6.3 Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincoli o date in garanzia senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.
6.4 Nelle Società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio.

 TITOLO III SOCI

Articolo 7

Numero dei soci
Il numero dei Soci è illimitato e possono esservi ammesse le persone fisiche e giuridiche che esercitano imprese editrici di giornali quotidiani e/o periodici, purché utilizzino permanentemente i servizi della società, secondo le condizioni stabilite nel listino per i Soci, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

Procedura di ammissione
8.1 La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto e deve contenere quanto segue:
a) se trattasi di persona giuridica:
- l'esatta denominazione sociale;
- il numero d'iscrizione nel registro delle imprese;
- il capitale sociale sottoscritto e versato;
- la sede legale;
- il nominativo del rappresentante legale;
- la testata o le testate di cui la Società è editrice;
- il domicilio;
- il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica cui inviare le convocazioni dell'Assemblea dei Soci.
La persona giuridica deve altresì allegare il certificato di vigenza rilasciato dalla competente Camera di Commercio attestante, oltre i poteri conferiti al rappresentante legale, che la Società è nel libero esercizio della sua attività non essendo sottoposta a procedure concorsuali;
b) se trattasi di ditta individuale:
- le generalità del titolare e della persona validamente autorizzata ad impegnare la ditta;
- il nominativo della ditta e l'insegna;
- il numero di iscrizione alla Camera di Commercio;
- la sede della ditta;
- la testata o le testate di cui la ditta è editrice;
- il domicilio;
- il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica cui inviare le convocazioni dell'Assemblea dei Soci.
La ditta individuale deve altresì allegare certificato rilasciato dalla competente Camera di Commercio con l'indicazione della inesistenza di procedure concorsuali, nonché dei poteri conferiti alla persona che può obbligare validamente la ditta.
8.2 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere altri documenti e notizie.
8.3 Sulle domande di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione conformemente alla procedura prevista dall'art. 2528 c.c.. In caso di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea Ordinaria.

Articolo 9

Versamento delle quote
9.1 Il nuovo Socio deve versare, al momento dell'ammissione le seguenti quote:
a) se trattasi di persona giuridica:
- almeno una quota, se i giornali editi dall'impresa hanno complessivamente un totale di diffusione annuale - cartacea e digitale - di non oltre 10.000.000 di copie;
- almeno due quote, se i giornali editi dall'impresa hanno complessivamente un totale di diffusione annuale - cartacea e digitale - da 10.000.001 a 20.000.000 di copie;
- almeno tre quote, se i giornali editi dall'impresa hanno complessivamente un totale di diffusione annuale - cartacea e digitale - da 20.000.001 a 40.000.000 di copie;
- almeno quattro quote, se i giornali editi dall'impresa hanno complessivamente un totale di diffusione annuale - cartacea e digitale - da 40.000.001 a 50.000.000 di copie;
- cinque quote se i giornali editi dall'impresa hanno complessivamente un totale di diffusione annuale - cartacea e digitale - di oltre 50.000.000 di copie.
b) Se trattasi di ditta individuale: - una quota.
9.2 Se trattasi, invece, di persona giuridica che eserciti un'impresa editrice di giornali espressione di minoranze linguistiche o di giornali organi di partito, la stessa deve versare:
- almeno una quota, indipendentemente dalla diffusione complessiva dei giornali editi.
9.3 I Soci sono tenuti a corrispondere in via anticipata i canoni mensili di abbonamento ai notiziari ed ai servizi della Società nella misura e alle condizioni che verranno fissate dal Consiglio di Amministrazione in relazione al costo dei notiziari e dei servizi medesimi nonché alla diffusione ed importanza dei singoli giornali.
9.4 In caso di ritardo nei pagamenti saranno applicati gli interessi di mora al tasso stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
9.5 Quando la morosità superi i tre mesi, la Società ha facoltà di disporre la sospensione dell'invio dei notiziari e della fornitura dei servizi.
9.6 Ai fini del presente Articolo:
(a) per “diffusione” deve intendersi il totale delle copie (cartacee e/o digitali) diffuse in Italia ed all'estero tramite:
(i) i canali previsti dalle disposizioni di legge, le altre vendite, gli abbonamenti a pagamento (diffusione pagata);
(ii) le vendite in blocco;
(iii) gli abbonamenti da quota associativa;
(iv) i coupons gratuiti, gli abbonamenti gratuiti, gli omaggi (diffusione gratuita);
(b) la “diffusione” dovrà essere certificata secondo i criteri previsti dall'apposito regolamento di attuazione del presente Articolo predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

Trasferimento delle quote
10.1 Le quote sociali sono trasferibili, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione, solo se il successore ha il titolo per essere ammesso come Socio.
10.2 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di condizionare l'ammissione del nuovo Socio al soddisfacimento delle obbligazioni insolute del suo dante causa.
10.3 Il Socio, che diventi proprietario di un numero di quote superiore a cinque, potrà alienare le quote in eccedenza, eventualmente anche alla Società, la quale avrà facoltà di acquistarle al prezzo corrispondente al loro valore statutario, ricorrendo i presupposti di cui all'art.2529 c.c.. In ogni caso, il Socio che detenga una partecipazione superiore a cinque quote, non potrà esprimere più di 5 voti.
10.4 Per il trasferimento delle quote si applica la procedura di cui all'art.2530 c.c..

Articolo 11

Recesso ed esclusione del Socio
11.1 Il recesso del Socio è ammesso solo nei casi consentiti dalla legge.
L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio che:
1) abbia perduto i requisiti richiesti dall'art. 7 per l'ammissione;
2) nel caso di aumento del valore statutario delle quote, non provveda alla dovuta integrazione nei termini fissati dai competenti organi della Società;
3) con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Società;
4) da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società.
5) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivino dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
11.2 In caso di morte del Socio o di cessione dell'azienda editrice, le quote si trasferiscono agli eredi o al cessionario, salvo quanto previsto dall'art. 10, primo e secondo comma.
11.3 Il cessionario di azienda editrice, il quale subentri al cedente nella qualità di Socio, risponde delle obbligazioni assunte dal cedente medesimo verso la Società.
11.4 In caso di estinzione della persona giuridica Socio, ovvero di cessione dell'azienda editrice non seguita dal subentro del cessionario nella qualità di Socio, la liquidazione delle quote ha luogo secondo quanto previsto nell'Art. 2535 del Codice Civile.
11.5 Contro la delibera di esclusione il Socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
11.6 Il Socio recedente o escluso ha diritto al rimborso delle quote versate a norma dell'art. 2535 c.c. e non ha diritto al riparto delle riserve.
11.7 La liquidazione della quota nei confronti del Socio uscente deve essere effettuata conformemente al disposto dell'Art. 2535 del Codice Civile.
Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore delle quote versate ed eventualmente rivalutate.
Eventuali debiti del Socio escluso o recedente nei confronti della Società si compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle quote sociali.

Articolo 12

Obbligazioni, Strumenti finanziari e Patrimoni destinati
12.1 La Società può emettere prestiti obbligazionari, convertibili e non convertibili, nel rispetto e nei limiti di cui agli artt. 2410 e ss. c.c..
12.2 Oltre a quanto previsto dal precedente comma 12.1, la Società può emettere strumenti finanziari partecipativi, secondo la disciplina prevista per le Società per azioni. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita all'Assemblea Straordinaria dei Soci, che delibera conformemente alla disciplina prevista dal Codice Civile.
12.3 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. c.c.. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste dalla legge.

 TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Articolo 13

Organi della società
13.1 Sono organi della Società:
- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- l'Amministratore Delegato;
- il Direttore Generale;
- il Collegio Sindacale;
13.2 Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei Soci.
Ogni Socio, persona fisica, ha un voto, qualunque sia il valore della quota versata.
Ciascun Socio persona giuridica ha un voto per ogni quota versata, con un massimo di cinque voti.
13.3 Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 14

Assemblea
14.1 L‘Assemblea è regolarmente costituita quando sono rappresentati i quorum previsti dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, rispettivamente inerenti 'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria.
L'Assemblea Ordinaria delibera in prima convocazione a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Soci in Assemblea; in seconda convocazione a maggioranza dei voti spettanti ai Soci presenti.
L'Assemblea Straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti ai Soci in Assemblea; in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti ai Soci presenti.
14.2 Le Assemblee sono convocate a norma di legge presso la sede sociale od altrove, purché in Italia. Le presiede il Presidente e, in caso di suo impedimento, il più anziano dei Vice Presidenti; in caso di impedimento di entrambi i Vice Presidenti, l'Assemblea designa a presiederla il rappresentante di un Socio.
L'organo amministrativo potrà convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria mediante pubblicazione su G.U. o su un quotidiano (Il Sole 24 ore), almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Fino a che la Società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, l'organo amministrativo potrà, inoltre, scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:
a) lettera o telegramma inviati a tutti i Soci, iscritti nel libro dei Soci, a mezzo di servizi postali od equipollenti forniti di avviso di ricevimento;
b) lettera semplice, inviata a tutti i soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del ricevimento;
c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati.
14.3 L'Assemblea (Ordinaria o Straordinaria) può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.<b14.3r> E' pertanto necessario che:
a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, e regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire in modo adeguato gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire (salvo il caso di Assemblea totalitaria), dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
14.4 Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione che, oltre a quanto previsto dall'art. 2366 c.c., deve contenere:
a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza;
b) le modalità ed i soggetti presso i quali richiedere la scheda di voto;
c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario la o le deliberazioni esposte per esteso.
I soggetti che intendono esprimere il voto per corrispondenza devono effettuare almeno tre giorni prima della data fissata per l'Assemblea il deposito delle azioni presso uno dei soggetti indicati nell'avviso di convocazione assembleare, che rilasciano un'attestazione in cui sono indicate le generalità del Socio ed il tipo delle azioni di cui è titolare, con la specificazione dei voti cui esse danno diritto.
La scheda di voto è predisposta dalla Società in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio delle operazioni di scrutinio.
Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.

Articolo 15

Assemblea Ordinaria
15.1 L'Assemblea Ordinaria:
- approva il bilancio;
- nomina il Presidente ed eventualmente i Vice Presidenti, fissando di volta in volta il numero di questi ultimi fino ad un massimo di tre;
- nomina gli amministratori, fissandone di volta in volta il numero;
- nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
- nomina la Società di Revisione per l'affidamento dell'incarico sul controllo contabile;
- delibera sulle domande di ammissione a Socio, in caso di rigetto delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulla distribuzione dei ristorni tenuto conto dei criteri definiti nel presente Statuto e nell'apposito Regolamento interno, nel rispetto delle norme del Codice Civile;
- delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli amministratori.
15.2 L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Può essere convocata in un termine maggiore, non superiore in ogni caso a 180 (centoottanta) giorni, quando ricorrano le condizioni previste dall'Art.2364, secondo comma, del Codice Civile.

Articolo 16

Assemblea Straordinaria
L'Assemblea Straordinaria delibera sulla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della Società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Articolo 17

Assemblea Totalitaria
Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 18

Consiglio di Amministrazione
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di nove e non più di venticinque membri, come di volta in volta stabilito dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra i Soci cooperatori a norma dell'art.2542 c.c., tra le persone indicate dai Soci persone giuridiche. Il Presidente pro-tempore della Federazione Italiana Editori Giornali - FIEG - fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione, così come il Presidente della Società.
Secondo quanto disposto dall'art.2542 c.c., gli amministratori sono nominati dall'Assemblea Ordinaria; a norma dell'art.2383 c.c. gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 19

Poteri del Consiglio di Amministrazione
19.1 Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di amministrazione della Società, salvo quanto, dalla legge e dal presente statuto, è riservato alla competenza dell'Assemblea.
19.2 Il Consiglio con competenza esclusiva:
- nomina, occorrendo, l'Amministratore Delegato, fissandone i poteri;
- nomina il Direttore Generale della Società;
- nomina i membri del Comitato Esecutivo composto ai sensi dell'art.21;
- nomina il Direttore Responsabile dell'Agenzia;
- nomina il Segretario del Consiglio;
- delibera in merito all'ammissione ed alla esclusione dei Soci;
- delibera sui casi di fusione previsti dagli Artt. 2505 e 2505 bis c.c.;
- delibera sull'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- delibera in merito all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- delibera la riduzione del capitale in caso di recesso del Socio;
- delibera gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- delibera il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- a norma dell'art.2389 c.c., la rimunerazione dell'amministratore investito della carica di Presidente è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 20

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
20.1 Il Consiglio può delegare i suoi poteri nei limiti previsti dagli artt. 2381 e 2544 c.c.:
- al Comitato Esecutivo;
- ad uno o più dei propri membri.
20.2 Il Consiglio, inoltre, può nominare procuratori speciali incaricati di compiere gli atti o categorie di atti espressamente indicati nella delibera di nomina.
20.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
20.4 Il Consiglio è convocato dal Presidente, o da un Vice Presidente, o dall'Amministratore Delegato o dal Collegio Sindacale, presso la sede legale od altrove, con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione. Il Consiglio può essere convocato in un termine più breve, purché non inferiore ad un giorno, per telegramma o telefax, raccomandata a mano ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, sempreché i Consiglieri siano preventivamente informati degli argomenti da trattare.
20.5 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

Articolo 21

Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto da quattro a dieci membri e vi fanno parte, di diritto, il Presidente, i Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato in carica. Gli altri componenti del Comitato Esecutivo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e sono scelti tra i Consiglieri in carica.
Il Segretario del Consiglio di Amministrazione funge da Segretario del Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato.

Articolo 22

Presidente
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di agire e resistere in ogni controversia, di qualunque natura e di fronte a qualsiasi autorità, nominando avvocati, procuratori, consulenti e periti, e con facoltà, occorrendo, di stipulare compromessi, nominare arbitri o arbitratori.
Egli vigila sull'osservanza ed il rispetto delle disposizioni del presente Statuto e sulla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
Egli presiede le Assemblee dei Soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
Il Presidente può nominare e revocare procuratori per l'esercizio dei poteri conferitigli in relazione a specifici atti o categorie di atti.
In caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, del Presidente, tutte le di lui attribuzioni spettano al Vice Presidente (più anziano), se nominato, o, in sua assenza, all'Amministratore Delegato.

Articolo 23

Amministratore Delegato
L'Amministratore Delegato esercita i poteri che gli sono stati conferiti dal Consiglio di Amministrazione nella delega.
Egli può nominare o revocare procuratori per l'esercizio dei poteri medesimi in relazione a specifici atti o categorie di atti.

Articolo 24

Direttore Generale
Il Direttore Generale attua le disposizioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, e sovraintende a tutti gli affari e servizi della Società provvedendo al loro buon andamento.
Egli partecipa senza diritto di voto alle Assemblee, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
Il Direttore Generale ha le responsabilità previste dall'art. 2396 del c.c..

Articolo 25

Collegio Sindacale
25.1 Il controllo sulla gestione della Società è affidato ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea Ordinaria.
I sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.
I sindaci effettivi hanno diritto ad un emolumento che è fissato per tutta la durata del mandato, dall'Assemblea Ordinaria.
25.2 Il Collegio Sindacale ha i doveri e le responsabilità previste dalla legge.
Il Collegio Sindacale può richiedere al Consiglio di Amministrazione, od al Comitato Esecutivo, notizie sull'andamento della Società e su determinate operazioni.
I Sindaci redigono verbale delle riunioni del Collegio Sindacale.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove viene redatto il relativo verbale.

Articolo 26

Controllo contabile
26.1 Il controllo contabile della Società è esercitato da una Società di revisione iscritta nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
La Società di revisione contabile:
a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
26.2 L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.
26.3 L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante alla Società di revisione per tutta la durata dell'incarico. La Società di revisione deve possedere per tutta la durata del suo mandato i requisiti di cui agli artt.2409-bis e seguenti c.c.. In difetto, essa è ineleggibile o decade di diritto. In caso di decadenza della Società di revisione, gli Amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea, per il conferimento di un nuovo incarico.
I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

 TITOLO V ESERCIZIO, BILANCI E UTILI

Articolo 27

27.1 Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre, deve essere compilato a norma di legge e comunicato dagli amministratori al Collegio Sindacale con la relazione e i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.
Il Collegio Sindacale deve riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'Art. 2423 del Codice Civile. Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile.
Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede della Società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, e finché non sia approvato.
I Soci possono farne prendere visione anche ai loro procuratori.
Per la redazione, pubblicazione e deposito del bilancio si osservano le norme di legge.
27.2 Il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà destinato al fondo di riserva legale.
Una quota degli utili medesimi, pari al 3% (tre per cento), sarà devoluta per le finalità e con le modalità di cui all'art. 11 L. n. 59/1992.
La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai Soci, sarà destinata a fini mutualistici.
È fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è inferiore ad 1/4 (un quarto) del complessivo indebitamento.
27.3 In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli Amministratori, l'Assemblea può determinare la ripartizione dei ristorni ai Soci.
I ristorni sono attribuiti ai Soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici.
I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito Regolamento interno.

 TITOLO VI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 28

28.1 La Società si scioglie per le cause indicate nell'art. 2545-duodecies del c.c., nonché per la perdita del capitale sociale.
28.2 In caso di scioglimento l'Assemblea determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico o più liquidatori.
Sempre in caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai sensi dell'art. 11, 5° comma L. n. 59/1992.

 TITOLO VII FORO COMPETENTE

Articolo 29

I Soci, sottoscrivendo la domanda di ammissione, eleggono come solo foro competente territorialmente quello di Roma, derogando ad ogni altra competenza, per eventuali controversie.