Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

No comunicazioni per trasporto invalidi nelle preferenziali

No comunicazioni per trasporto invalidi nelle preferenziali

Cassazione: basta il contrassegno, esposto in maniera visibile

ROMA, 05 settembre 2022, 09:21

Redazione ANSA

ANSACheck

No comunicazioni per trasporto invalidi nelle preferenziali © ANSA/DBC

No comunicazioni per trasporto invalidi nelle preferenziali © ANSA/DBC
No comunicazioni per trasporto invalidi nelle preferenziali © ANSA/DBC

Per il trasporto disabili con un veicolo dotato di relativo pass si possono utilizzare le corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva al comune proprietario della strada. Questo indipendentemente dal regolamento locale e a patto, però, di esporre in maniera ben visibile il contrassegno invalidi sul cruscotto. A sottolineare questo principio, parzialmente espresso in altre sentenze, è stata la Seconda sezione Civile della Corte di Cassazione, con il recente pronunciamento numero 24015.
    Nel chiarire e commentare gli effetti dell'ordinanza, gli esperti del periodico All-In Giuridica, spiegano: quando si decide di imboccare una preferenziale per trasportare un invalido verso una determinata destinazione "è sufficiente l'esposizione del contrassegno invalidi nella parte anteriore del veicolo. L'Ente locale non può imporre ulteriori obblighi informativi, ma deve procedere all'approntamento di meccanismi automatizzati tali da essere idonei alle necessarie verifiche della legittimità di tale circolazione".
    Il caso in oggetto ha visto soccombere, viene spiegato, il Comune di Milano in un ricorso presentato da un automobilista residente in altra città, multato nonostante il pass esposto.
    Questi aveva trasportato il padre invalido, percorrendo lungo il tragitto una corsia riservata ai mezzi pubblici. Strada, appunto, imboccata senza aver inoltrato la comunicazione preventiva prevista dal regolamento sindacale (ordinanza numero 441 del 24 aprile 2015 e successiva determinazione dirigenziale numero 51/2015).
    Il ricorso contro la contravvenzione emessa tramite strumentazione elettronica, respinto dal Giudice di Pace e in secondo grado dal Tribunale del capoluogo lombardo, è stato invece accolto dalla Cassazione. I giudici hanno ricordato come "il cosiddetto 'contrassegno invalidi', che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale. In modo che questa se ne possa servire esponendolo sul veicolo adibito in quel momento al suo servizio. E, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno ma è estesa a tutto il territorio nazionale".
    Quindi, sottolinea la sentenza, l'utilizzo del pass "non può essere condizionato dal preventivo assolvimento di un onere informativo ulteriore a favore dell'ente comunale, che non trova un espresso fondamento in un dato normativo specifico".
    Quest'ultimo è rappresentato dall'articolo 381 del Regolamento del Codice della Strada che, appunto, disciplina le modalità di rilascio del pass invalidi "avente natura e funzione di un'autorizzazione in deroga, la quale deve essere resa nota attraverso l'esposizione - nella parte anteriore del veicolo - del contrassegno invalidi, senza che possano essere imposti ulteriori obblighi con ordinanza degli enti locali implicanti la comunicazione preventiva della targa del veicolo utilizzato per il trasporto della persona invalida".
    A completamento del quadro, rammentano i giuristi del periodico online del gruppo Seac, la Cassazione ha ricordato il recente indirizzo secondo cui "non può opporsi alcun ostacolo alla libertà di locomozione del soggetto disabile fondato sull'addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell'ente locale territoriale, essendo, anzi, onere di tale ente di procedere all'approntamento di meccanismi automatizzati tali da essere idonei alle necessarie verifiche della legittimità di tale circolazione".
   

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere

Condividi

O utilizza